Chi partecipa a un corso sicurezza lavoratori si fa spesso le stesse domande: si paga? Si fa in orario di lavoro? Cosa succede se non capisco bene l'italiano o se perdo qualche lezione? In questo articolo raccogliamo le domande frequenti che ci arrivano da titolari, RSPP e lavoratori, con risposte brevi e il riferimento normativo preciso, utile anche a chi gestisce la formazione obbligatoria in azienda.
📌 Punti Chiave
- Orario e costi: la formazione si svolge durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore.
- Lingua: va verificata la comprensione della lingua usata nel corso per i lavoratori stranieri.
- Frequenza minima: in videoconferenza è richiesta almeno il 90% di presenza per accedere alla verifica finale.
- Dispositivi: per la videoconferenza servono PC o tablet, non smartphone.
- Documentazione: il fascicolo del corso va conservato per 10 anni.
Il corso si fa in orario di lavoro? Chi lo paga?
Sì, la formazione sulla sicurezza si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico per i lavoratori. Lo stabilisce chiaramente l'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008.
In pratica, le ore di corso sono ore di lavoro retribuite normalmente. Il datore di lavoro organizza la formazione, non il lavoratore che la riceve.
Posso fare il corso se non capisco bene l'italiano?
La normativa impone di verificare la comprensione della lingua usata durante la formazione, specialmente per i lavoratori stranieri. Lo prevede l'art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008.
Se un lavoratore non comprende adeguatamente la lingua del corso, l'ente formatore deve adottare soluzioni adeguate: materiali tradotti, supporto linguistico o verifica rafforzata della comprensione dei contenuti.
Quante assenze sono ammesse?
La frequenza minima corso sicurezza per accedere alla verifica finale in videoconferenza è pari almeno al 90% delle ore previste. Questo criterio emerge dalle indicazioni raccolte da PuntoSicuro sulle regole per i corsi in videoconferenza.
Chi supera la soglia di assenze consentita deve ripetere le ore mancanti o, in alcuni casi, l'intero modulo, prima di poter sostenere il test finale.
Posso seguire un corso sicurezza online smartphone dal telefono?
No, per i corsi in videoconferenza sincrona sono richiesti dispositivi come PC o tablet, non lo smartphone. Questa regola serve a garantire tracciabilità e interazione adeguata durante la lezione.
Lo smartphone, per dimensioni dello schermo e modalità di utilizzo, non consente di verificare correttamente la partecipazione attiva del lavoratore, elemento richiesto dalle nuove modalità formative.
Quando va rifatto il corso? Cambio mansione, nuove macchine, cassa integrazione
La formazione va ripetuta in diversi casi: trasferimento o cambio di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose, e nei periodi di cassa integrazione. Lo prevede l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.
Non si tratta quindi di un adempimento una tantum, ma di un percorso che va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni concrete del lavoro. Per approfondire gli aggiornamenti periodici, consigliamo la lettura dedicata alle ore di aggiornamento obbligatorio per i lavoratori.
Chi conserva l'attestato e il fascicolo del corso?
L'attestato corso sicurezza viene rilasciato dall'ente formatore al superamento della verifica finale. Il fascicolo completo del corso, comprese le registrazioni di presenza, va conservato per 10 anni, secondo quanto riportato da PuntoSicuro.
Normalmente la copia dell'attestato resta al lavoratore, mentre il fascicolo completo è conservato dall'ente formatore o dall'azienda, a seconda degli accordi presi.
Per capire meglio cosa chiedere a un ente formatore prima di affidargli la formazione dei propri dipendenti, può essere utile leggere il nostro approfondimento su Ge.Fo.S. in Lombardia e i requisiti degli enti formatori.
Il corso fatto in un'altra azienda vale?
Sì, l'attestato relativo alla formazione generale ha validità su tutto il territorio nazionale e resta valido anche cambiando azienda, purché non siano scaduti i termini di aggiornamento previsti.
Diverso è il discorso per la formazione specifica, legata ai rischi del settore e della mansione: in caso di cambio di attività o di mansione, potrebbe essere necessaria una nuova formazione specifica, come chiarito anche dal comma 4 dell'art. 37 già citato sopra.
Cosa succede se non supero il test finale?
Se il test finale non viene superato, il lavoratore non riceve l'attestato e deve ripetere la verifica, oppure in alcuni casi parte del percorso formativo, secondo le modalità previste dall'ente formatore.
Questo vale sia per i corsi in presenza che per quelli in videoconferenza, dove il mancato raggiungimento della soglia minima di presenza impedisce comunque l'accesso al test, come indicato nelle FAQ del Ministero del Lavoro sull'Accordo Stato-Regioni.
È sempre consigliabile verificare con l'ente formatore tempi e modalità di recupero, per evitare di lasciare la formazione a metà. Per un quadro più ampio sulle novità normative in arrivo, può essere utile consultare le nuove FAQ ministeriali sulla formazione sicurezza lavoro.
Chi gestisce la formazione in azienda e vuole evitare errori su orari, dispositivi e documentazione può richiedere supporto diretto a un consulente qualificato. Richiedi una consulenza gratuita: senza impegno, in pochi minuti ti aiutiamo a capire cosa serve per la tua azienda.
No, la formazione non può comportare oneri economici per il lavoratore e si svolge durante l'orario di lavoro, come previsto dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008.
Per i corsi in videoconferenza è richiesta una presenza di almeno il 90% delle ore previste per poter accedere alla verifica finale e ottenere l'attestato.
No, per la videoconferenza sincrona sono richiesti PC o tablet. Lo smartphone non è ammesso perché non garantisce la tracciabilità e l'interazione richieste dalla normativa.
La formazione generale resta valida nel tempo e anche cambiando azienda, mentre quella specifica va aggiornata in caso di cambio mansione, nuove attrezzature o sostanze.
Il fascicolo del corso, con registri di presenza e materiali, va conservato per 10 anni, generalmente a cura dell'ente formatore o dell'azienda secondo gli accordi presi.
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Fonti e riferimenti
- FAQ Accordo Stato Regioni
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione
- art. 37 del D.Lgs. 81/2008 - Gazzetta Ufficiale
- Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti
- FAQ ministeriali Accordo Stato Regioni 59/2025 - BibLus
- ACCORDO UNICO STATO-REGIONI 17 APRILE 2025 - aifos.org
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione: FAQ e chiarimenti
- Formazione sicurezza in videoconferenza: regole operative e fascicolo del corso
- Formazione sicurezza sul lavoro online | attestato in 24h | CRS Formazione