Un autotrasportatore entra nello stabilimento di un cliente per caricare la merce, come fa regolarmente. Durante le operazioni viene investito da un carrello elevatore che procede in retromarcia, condotto da un dipendente dell'azienda ospitante, e perde la vita. Con la sentenza n. 33423/2026 la Corte di Cassazione penale è tornata su un caso che molte aziende con un piazzale e una zona di carico possono riconoscere. Il messaggio per il committente è chiaro: gli obblighi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 dipendono da come si lavora davvero nello stesso luogo, non da come è chiamato il contratto.

📌 Punti Chiave

  • Il caso: lavoratore di un'impresa esterna investito da un carrello elevatore durante il carico, in uno stabilimento privo di DUVRI, di percorsi separati tra pedoni e mezzi e di adeguata segnaletica.
  • Il principio: per gli obblighi di cooperazione e coordinamento conta la concreta interferenza tra le organizzazioni, non la qualificazione civilistica del rapporto.
  • Esperienza non basta: la prassi consolidata e l'esperienza del lavoratore non sostituiscono informazione, formazione e misure di prevenzione.
  • Art. 26 D.Lgs. 81/08: il committente verifica l'idoneità dell'appaltatore, informa sui rischi, promuove cooperazione e coordinamento e, salvo esclusioni, elabora il DUVRI.
  • Priorità pratica: viabilità interna, zone di carico e scarico, regole per chi entra in azienda.

Il caso e cosa ha affermato la Corte

Dalle ricostruzioni pubblicate, tra cui quella di BibLus, l'autotrasportatore accedeva con regolarità allo stabilimento per operazioni di carico. Gli accertamenti hanno rilevato l'assenza del DUVRI, l'assenza di separazione tra i percorsi pedonali e quelli dei mezzi e un'organizzazione carente delle aree di manovra. La Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro dell'azienda committente, già ritenuto responsabile insieme al conducente del carrello.

Il principio: conta l'interferenza reale

Il passaggio centrale riguarda l'ambito dell'art. 26. Secondo la Corte, per stabilire se esistono obblighi di cooperazione, coordinamento e valutazione delle interferenze non è decisivo il nome dato al rapporto tra le imprese: bisogna guardare alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nello stesso luogo di lavoro. La presenza sistematica di lavoratori esterni in un'area attraversata da mezzi in movimento è un rischio interferenziale che doveva essere valutato in modo specifico.

L'esperienza non sostituisce le cautele

Il secondo principio riguarda un argomento che si sente spesso: "lo fa da anni, conosce lo stabilimento". La Corte ha ribadito che la prassi consolidata e l'esperienza personale del lavoratore non escludono né sostituiscono gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione delle misure di prevenzione. Una valutazione generica contenuta nel DVR non basta a gestire le interferenze specifiche.

🚨 Importante: l'assenza di un contratto scritto o la scelta di chiamare il rapporto "fornitura" o "ritiro merce" non mette di per sé al riparo il committente. Se lavoratori di imprese diverse operano negli stessi spazi e le attività si sovrappongono, il rischio da interferenza va valutato e gestito.

Cosa prevede l'art. 26 del D.Lgs. 81/08

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si applica quando il datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi.

  • Comma 1, lett. a): il committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, oggi attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e l'autocertificazione dei requisiti.
  • Comma 1, lett. b): fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui l'appaltatore opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
  • Comma 2: i datori di lavoro coinvolti cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e coordinano gli interventi, informandosi reciprocamente anche per eliminare i rischi da interferenza.
  • Comma 3: il committente promuove cooperazione e coordinamento elaborando il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al contratto e da adeguare all'evoluzione dei lavori. Nei settori a basso rischio può in alternativa individuare un proprio incaricato con competenze adeguate.
  • Comma 5: nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione vanno indicati, a pena di nullità, i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso.

Quando il DUVRI non è richiesto

Il comma 3-bis esclude l'obbligo del DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno. L'esclusione non vale se ci sono rischi di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o rischi particolari dell'allegato XI. Soprattutto, la norma fa salvi i commi 1 e 2: anche quando il DUVRI non è dovuto, informazione, cooperazione e coordinamento restano obbligatori.

ℹ️ Da sapere: la soglia dei cinque uomini-giorno si calcola sommando le giornate di lavoro necessarie nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori. Con accessi frequenti nell'arco di un anno la soglia può essere superata: il conteggio va fatto caso per caso, e comunque informazione, cooperazione e coordinamento restano dovuti.

Trasportatori, fornitori e manutentori: le situazioni a rischio

Il caso esaminato dalla Cassazione è tipico di manifattura, logistica e commercio all'ingrosso. Le situazioni in cui l'interferenza è più frequente sono note:

  • carico e scarico con autisti esterni che scendono dal mezzo e si muovono nel piazzale o in magazzino mentre circolano i carrelli;
  • manutenzioni su impianti o macchine mentre il reparto è in produzione;
  • pulizie e servizi svolti negli stessi orari e spazi del personale interno;
  • piccoli lavori edili o impiantistici affidati a imprese diverse nello stesso periodo.

Abbiamo già raccolto alcune esperienze utili nell'articolo sulla prevenzione degli infortuni negli appalti.

Cosa deve fare il committente

Prima dell'ingresso

  • Fare l'elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi che entrano in azienda con continuità, compresi trasportatori e corrieri abituali.
  • Verificare l'idoneità tecnico-professionale e raccogliere i documenti previsti dal comma 1.
  • Valutare per ciascun rapporto se si applica il DUVRI o una delle esclusioni del comma 3-bis, e motivare per iscritto la scelta.
  • Indicare nei contratti i costi della sicurezza relativi all'appalto.

Nel luogo di lavoro

  • Separare i percorsi pedonali da quelli dei carrelli, con segnaletica orizzontale e verticale.
  • Definire un'area di attesa sicura per gli autisti durante carico e scarico e regole chiare su dove possono muoversi.
  • Consegnare a chi entra le informazioni essenziali su rischi, regole di circolazione ed emergenze, e verificare che siano comprese.
  • Formare i carrellisti interni sulla presenza di persone esterne e sulle manovre in retromarcia.

Nel tempo

Il DUVRI va aggiornato quando cambiano lavorazioni, layout o imprese coinvolte. Anche la valutazione dei rischi aziendale deve considerare la viabilità interna: è il punto di contatto tra il DVR e la gestione degli appalti.

💡 Consiglio: una planimetria del piazzale con percorsi, aree di sosta e zone vietate ai pedoni, allegata al DUVRI e affissa all'ingresso, è uno strumento semplice che rende concreto il coordinamento.

Domande frequenti

Che per gli obblighi di cooperazione, coordinamento e valutazione delle interferenze previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 conta la concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nello stesso luogo, non la qualificazione formale del rapporto tra le imprese. Ha inoltre ribadito che l'esperienza del lavoratore non sostituisce informazione, formazione e cautele.

Secondo la lettura data dalla Corte, la mancanza di un contratto scritto non basta a escluderlo: quando c'è un affidamento di lavori o servizi e lavoratori di imprese diverse operano nello stesso ambiente con interferenze concrete, il rischio va valutato. Per il semplice carico o ritiro di merce può però valere l'esclusione delle mere forniture prevista dal comma 3-bis, che comunque non esonera da informazione, cooperazione e coordinamento.

Per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi fino a cinque uomini-giorno nell'arco di un anno, purché non comportino i rischi particolari elencati dal comma 3-bis dell'art. 26, come incendio di livello elevato, ambienti confinati, amianto o atmosfere esplosive.

Il datore di lavoro committente, che lo allega al contratto e lo aggiorna con l'evoluzione dei lavori. Nei settori a basso rischio individuati dalla norma può in alternativa nominare un proprio incaricato per sovrintendere a cooperazione e coordinamento.

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