La formazione datore di lavoro sicurezza non è più un'opzione riservata a chi svolge anche il ruolo di RSPP. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni, ogni titolare d'azienda ha un percorso dedicato da completare entro una data precisa. Questa guida chiarisce a chi si applica, cosa contiene il corso datore di lavoro 16 ore e come evitare di arrivare impreparati alla scadenza.
📌 Punti Chiave
- Obbligo universale: il corso di 16 ore riguarda tutti i datori di lavoro, non solo chi fa anche l'RSPP.
- Scadenza fissa: la formazione va completata entro il 24 maggio 2027.
- Modulo extra cantieri: 6 ore aggiuntive per le imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili.
- Percorsi distinti: il corso base non sostituisce la formazione specifica per il datore di lavoro-RSPP.
- Sanzioni concrete: la mancata formazione è punita con arresto o ammenda ai sensi dell'art. 55.
Il datore di lavoro è un soggetto da formare: cosa dice l'art. 37
L'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 - Normattiva stabilisce che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione, con aggiornamento periodico. Per anni questo obbligo è stato interpretato in modo non uniforme sul territorio nazionale. Il nuovo Accordo Stato-Regioni mette ordine, fissando contenuti e durata minima anche per il titolare dell'azienda, non solo per i suoi collaboratori.
Il percorso dell'Accordo 2025: 16 ore e modulo cantieri per le imprese affidatarie
Secondo PuntoSicuro, l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce un corso per datore di lavoro di 16 ore. È il percorso base che ogni titolare deve seguire, indipendentemente dal settore in cui opera la sua azienda.
Chi riveste il ruolo di impresa affidataria in cantieri temporanei o mobili deve aggiungere un modulo Cantieri di 6 ore. Questo modulo integra le 16 ore base con contenuti specifici legati alla gestione della sicurezza quando più imprese operano sullo stesso cantiere. Per un quadro più ampio sulle novità introdotte dall'Accordo, può essere utile consultare la nostra guida completa all'Accordo Stato-Regioni 2025.
La scadenza del 24 maggio 2027
La data da segnare in agenda è il 24 maggio 2027. Entro questo termine, ogni datore di lavoro deve aver completato il corso di 16 ore previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025, come confermato anche dall'approfondimento tecnico pubblicato su Ingenio.
Non si tratta di una scadenza lontana se si considera il tempo necessario per organizzare un calendario formativo, soprattutto in aziende con più sedi o più titolari da formare contemporaneamente.
Datore di lavoro e datore di lavoro RSPP: due percorsi diversi
Il datore di lavoro RSPP formazione è un percorso distinto e più ampio rispetto al corso base di 16 ore. Il corso da 16 ore riguarda ogni titolare, anche chi affida la gestione della sicurezza a un RSPP esterno. Il percorso per il datore di lavoro che intende svolgere anche il ruolo di RSPP ha invece durata e contenuti specifici, legati alla classe di rischio dell'azienda.
I due percorsi non si sovrappongono: il corso base è un requisito propedeutico, ma non sostituisce la formazione necessaria per chi assume direttamente le funzioni di RSPP. Chi valuta se affidarsi a una figura esterna o gestire internamente questo ruolo può trovare utile il nostro approfondimento su RSPP esterno o interno: quale conviene.
Quando il datore può svolgere direttamente i compiti di RSPP (art. 34 e Allegato II)
L'Art. 34 del D.Lgs. 81/2008 - Normattiva consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di RSPP, primo soccorso e antincendio nei casi previsti dall'Allegato II. Questa possibilità richiede una formazione specifica e un'informazione preventiva al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Restano salvi i casi previsti dall'art. 31, comma 6, in cui questa facoltà non è ammessa. Prima di decidere se percorrere questa strada, è utile confrontare obblighi e responsabilità: il nostro articolo su come lavorare come RSPP offre un quadro pratico del ruolo.
Cosa si rischia se la formazione manca
La violazione dell'obbligo formazione titolare previsto dall'art. 37, comma 7, non è una semplice irregolarità amministrativa. Rientra nell'Art. 55 del D.Lgs. 81/2008 - Normattiva, comma 5, lettera c), che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Oltre alla sanzione diretta, l'assenza di formazione del datore di lavoro può pesare in caso di infortunio, incidendo sulla valutazione delle responsabilità aziendali. Per approfondire alcune criticità applicative dell'Accordo, può essere utile leggere anche le criticità dell'Accordo Stato-Regioni 2025.
Come pianificarla: chi, quando, con quale ente formatore
Per arrivare pronti alla scadenza del 24 maggio 2027, è utile seguire alcuni passaggi concreti:
- Verifica il ruolo del titolare: stabilisci se il datore di lavoro deve seguire solo il corso base o anche il modulo cantieri di 6 ore.
- Controlla eventuali formazioni pregresse: alcune ore già svolte potrebbero essere riconosciute, a seconda del percorso seguito in passato.
- Scegli un ente formatore qualificato: i formatori devono essere abilitati ai sensi del D.I. 06/03/2013, con attestati validi su tutto il territorio nazionale.
- Pianifica l'aggiornamento periodico: la formazione non si esaurisce con il corso iniziale, ma richiede un rinnovo nel tempo.
- Coordina più titolari: nelle aziende con più soci o più sedi, organizza un calendario unico per evitare dispersione di tempo e risorse.
Affidarsi a un consulente che gestisce in modo coordinato RSPP esterno, DVR e formazione obbligatoria permette di avere un unico referente per tutti questi adempimenti, riducendo il rischio di dimenticare scadenze.
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Richiedi una consulenza gratuita →È un corso obbligatorio di 16 ore che ogni datore di lavoro deve seguire ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 2025, indipendentemente dal settore aziendale, da completare entro il 24 maggio 2027.
No. Il corso base di 16 ore è propedeutico ma distinto dal percorso specifico previsto dall'art. 34 per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP.
Il modulo aggiuntivo riguarda i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili, in aggiunta alle 16 ore di formazione base.
La violazione dell'art. 37, comma 7, è sanzionata dall'art. 55 con l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.200 a 5.200 euro, oltre a possibili ricadute in caso di infortunio.
La scadenza fissata dall'Accordo Stato-Regioni 2025 per completare il percorso formativo è il 24 maggio 2027, valida su tutto il territorio nazionale.
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Fonti e riferimenti
- Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 - Normattiva
- Accordo Stato-Regioni 2025 cambia le regole sui corsi a tema sicurezza - PuntoSicuro
- Art. 34 del D.Lgs. 81/2008 - Normattiva
- Art. 55 del D.Lgs. 81/2008 - Normattiva
- Accordo Stato-Regioni 2025: il nuovo assetto della formazione obbligatoria in materia di sicurezza - Ingenio
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 - Aifos FAQ
- Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro - ANDI
- Giovanni Scudier - Formazione sulla sicurezza e salute del lavoro - Olympus Uniurb
- Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in sicurezza - Anquap