La formazione sicurezza videoconferenza non è più un'area grigia: con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ogni tipologia di corso ha una collocazione precisa tra presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning. Per chi acquista formazione per i propri lavoratori, capire cosa è ammesso evita corsi non validi e sanzioni. In questo articolo trovi una guida corso per corso, con i requisiti tecnici che il formatore deve garantire. Per il quadro generale dell'Accordo puoi leggere anche la nostra guida completa all'Accordo Stato-Regioni 2025.
📌 Punti Chiave
- Tre modalità: presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning asincrono, con regole diverse per ciascun corso.
- Videoconferenza sincrona: solo da PC o tablet, tracciamento obbligatorio e frequenza minima del 90%.
- Preposti: l'e-learning è sempre escluso, ammessa solo presenza o videoconferenza sincrona.
- Attrezzature e parti pratiche: addestramento e prove pratiche restano sempre in presenza.
- Decorrenza: le nuove regole si applicano ai corsi avviati dal 19 maggio 2026.
Le tre modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning
L'Accordo individua tre modalità di erogazione: la presenza fisica, la videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza per i soli moduli teorici) e l'e-learning asincrono, cioè la formazione a distanza senza collegamento in tempo reale con il docente. Non tutti i corsi possono usare tutte e tre le modalità: alcuni ammettono solo la presenza, altri la videoconferenza, altri ancora l'e-learning con limiti precisi. La tabella seguente offre un quadro sintetico, utile prima di acquistare un corso.
| Corso | E-learning | Videoconferenza sincrona | Presenza |
|---|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori (4 ore) | Sì | Sì | Sì |
| Specifica rischio basso | Sì | Sì | Sì |
| Specifica rischio medio/alto | Solo se previsto da atto regionale | Sì | Sì |
| Aggiornamento lavoratori | Sì | Sì | Sì |
| Preposti (base e aggiornamento) | No | Sì | Sì |
| Attrezzature / parti pratiche | No | No | Sì, obbligatoria |
| Dirigenti, datore di lavoro, RSPP | Da verificare con l'ente | Da verificare con l'ente | Sì |
I requisiti della videoconferenza: dispositivo, tracciamento, 90% di frequenza, verifiche sincrone
Per essere valida, la videoconferenza sincrona deve garantire un collegamento da PC o tablet a uso esclusivo del singolo partecipante: niente smartphone, niente aule collegate tramite un unico dispositivo condiviso. Lo confermano sia PuntoSicuro che la sintesi AiFOS sull'Accordo.
Il sistema deve tracciare l'orario di inizio e fine collegamento, registrare eventuali abbandoni e consentire verifiche intermedie e finali svolte in modo sincrono, cioè con il docente che osserva il partecipante in tempo reale. Per accedere alla verifica finale è richiesta una frequenza di almeno il 90% delle ore del corso. Il fascicolo del corso, con registri e tracciamenti, va conservato per 10 anni.
Lavoratori: cosa si può fare a distanza
Per i lavoratori l'Accordo distingue formazione generale (4 ore), specifica a rischio basso (4 ore), medio (8 ore) e alto (12 ore), più l'aggiornamento periodico. Secondo PuntoSicuro, l'e-learning è ammesso senza limitazioni per la formazione generale, per la specifica a rischio basso e per l'aggiornamento. Per la specifica a rischio medio e alto, invece, l'e-learning è consentito solo se previsto da uno specifico atto regionale: in assenza di tale atto, occorre scegliere presenza o videoconferenza sincrona.
Preposti: presenza o videoconferenza sincrona, mai e-learning; il nodo dell'art. 37 c.7-ter
La formazione dei preposti prevede un corso base di 12 ore e un aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per questa figura l'e-learning asincrono è sempre escluso: restano ammesse solo la presenza fisica e la videoconferenza sincrona.
Il nodo normativo riguarda l'art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/08, che richiede espressamente modalità "in presenza". Come spiega l'approfondimento di PuntoSicuro sulle FAQ relative ai preposti, l'ammissione della videoconferenza sincrona deriva dall'equiparazione alla presenza prevista dalla L. 52/2022, richiamata dalla FAQ n. 10 dell'Accordo. Restano comunque escluse dalla videoconferenza le parti di addestramento e le eventuali prove pratiche previste nel percorso. Per approfondire gli obblighi specifici di questa figura, leggi anche il nostro articolo dedicato alla formazione preposti e all'aggiornamento biennale obbligatorio.
Attrezzature di lavoro e parti pratiche: solo in presenza
Per i corsi di abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme, gru e simili) la parte pratica e l'addestramento devono sempre svolgersi in presenza. Videoconferenza ed e-learning non possono sostituire il contatto diretto con la macchina e il formatore, perché non consentono la verifica delle competenze operative richieste dalla norma.
Per gli altri corsi (dirigenti, datore di lavoro, RSPP): chiedere conferma scritta all'ente
Per i corsi destinati a dirigenti, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP e RSPP stesso, l'Accordo non fornisce indicazioni così dettagliate come per lavoratori e preposti. In questi casi la soluzione più prudente è chiedere all'ente formatore una conferma scritta sulla modalità di erogazione ammessa per quello specifico corso, prima di procedere all'acquisto. Alcune criticità applicative dell'Accordo, comprese quelle relative a queste figure, sono analizzate nel nostro approfondimento sulle criticità dell'Accordo Stato-Regioni 2025.
Da quando valgono le regole nuove (corsi avviati dal 19 maggio 2026)
Le nuove disposizioni diventano obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026, come chiarito dal quesito n. 45 delle FAQ sull'Accordo pubblicate da PuntoSicuro. Per i corsi avviati prima di questa data si applicano ancora le regole precedenti. È un punto da verificare con attenzione quando si pianifica la formazione aziendale a cavallo di questa scadenza, per evitare di trovarsi con corsi avviati con regole non più coerenti con quelle in vigore al momento del completamento.
Come controllare un corso online prima di acquistarlo: cinque domande
Prima di iscrivere i lavoratori a un corso erogato in videoconferenza, è utile porre all'ente formatore queste cinque domande:
- Il collegamento è da PC o tablet personale, oppure prevede l'uso di smartphone o dispositivi condivisi tra più partecipanti?
- Come viene tracciato l'orario di ingresso, uscita ed eventuali abbandoni durante la sessione?
- Come viene verificata la frequenza minima del 90% necessaria per accedere alla verifica finale?
- Le verifiche intermedie e finali sono sincrone, cioè svolte con il docente che osserva il partecipante in diretta?
- Per quanto tempo viene conservato il fascicolo del corso con registri e tracciamenti, e chi è responsabile della conservazione?
Se l'ente non sa rispondere con precisione a queste domande, è preferibile valutare un altro fornitore. Per chi vuole restare aggiornato sulle interpretazioni ministeriali più recenti, può essere utile anche la lettura delle FAQ del Ministero del Lavoro sull'Accordo Stato-Regioni e del nostro riepilogo delle nuove FAQ ministeriali sulla formazione sicurezza 2026.
Se la tua azienda deve pianificare la formazione obbligatoria dei lavoratori, dei preposti o l'abilitazione alle attrezzature, un confronto preliminare con un consulente evita scelte non conformi. Richiedi una consulenza gratuita: in pochi minuti possiamo indicarti la modalità corretta per ogni corso.
È una modalità di erogazione a distanza con collegamento in tempo reale tra docente e partecipanti, equiparata alla presenza fisica per i moduli teorici. Richiede PC o tablet personale, tracciamento degli accessi e verifiche svolte in diretta con il formatore.
No. Per i preposti l'e-learning asincrono è sempre escluso, sia per il corso base di 12 ore sia per l'aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Sono ammesse solo presenza fisica e videoconferenza sincrona.
La specifica a rischio alto (12 ore) può essere erogata in e-learning solo se previsto da uno specifico atto regionale. In assenza di tale atto, occorre scegliere presenza o videoconferenza sincrona.
È richiesta una frequenza di almeno il 90% delle ore del corso per poter accedere alla verifica finale. Il sistema deve tracciare orari di ingresso, uscita ed eventuali abbandoni durante la sessione.
Le nuove disposizioni sono obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026. Per i corsi avviati prima di questa data restano valide le regole precedenti all'Accordo.
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Fonti e riferimenti
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione
- FAQ Accordo Stato Regioni
- ALLEGATO A - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Le FAQ del Ministero sull'Accordo Stato-Regioni 2025 - InSic.it
- Il nuovo accordo Stato Regioni: la formazione dei preposti - le risposte
- Accordo Stato Regioni 2025: cambiano le regole sui corsi a tema sicurezza
- Accordo Stato-Regioni 2025: nuove FAQ ufficiali, cosa è cambiato