La formazione sicurezza videoconferenza non è più un'area grigia: con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ogni tipologia di corso ha una collocazione precisa tra presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning. Per chi acquista formazione per i propri lavoratori, capire cosa è ammesso evita corsi non validi e sanzioni. In questo articolo trovi una guida corso per corso, con i requisiti tecnici che il formatore deve garantire. Per il quadro generale dell'Accordo puoi leggere anche la nostra guida completa all'Accordo Stato-Regioni 2025.

📌 Punti Chiave

  • Tre modalità: presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning asincrono, con regole diverse per ciascun corso.
  • Videoconferenza sincrona: solo da PC o tablet, tracciamento obbligatorio e frequenza minima del 90%.
  • Preposti: l'e-learning è sempre escluso, ammessa solo presenza o videoconferenza sincrona.
  • Attrezzature e parti pratiche: addestramento e prove pratiche restano sempre in presenza.
  • Decorrenza: le nuove regole si applicano ai corsi avviati dal 19 maggio 2026.

Le tre modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning

L'Accordo individua tre modalità di erogazione: la presenza fisica, la videoconferenza sincrona (equiparata alla presenza per i soli moduli teorici) e l'e-learning asincrono, cioè la formazione a distanza senza collegamento in tempo reale con il docente. Non tutti i corsi possono usare tutte e tre le modalità: alcuni ammettono solo la presenza, altri la videoconferenza, altri ancora l'e-learning con limiti precisi. La tabella seguente offre un quadro sintetico, utile prima di acquistare un corso.

CorsoE-learningVideoconferenza sincronaPresenza
Formazione generale lavoratori (4 ore)SìSìSì
Specifica rischio bassoSìSìSì
Specifica rischio medio/altoSolo se previsto da atto regionaleSìSì
Aggiornamento lavoratoriSìSìSì
Preposti (base e aggiornamento)NoSìSì
Attrezzature / parti praticheNoNoSì, obbligatoria
Dirigenti, datore di lavoro, RSPPDa verificare con l'enteDa verificare con l'enteSì
ℹ️ Da sapere: la videoconferenza sincrona non è una semplice videochiamata: deve rispettare requisiti tecnici precisi, descritti nel paragrafo successivo.

I requisiti della videoconferenza: dispositivo, tracciamento, 90% di frequenza, verifiche sincrone

Per essere valida, la videoconferenza sincrona deve garantire un collegamento da PC o tablet a uso esclusivo del singolo partecipante: niente smartphone, niente aule collegate tramite un unico dispositivo condiviso. Lo confermano sia PuntoSicuro che la sintesi AiFOS sull'Accordo.

Il sistema deve tracciare l'orario di inizio e fine collegamento, registrare eventuali abbandoni e consentire verifiche intermedie e finali svolte in modo sincrono, cioè con il docente che osserva il partecipante in tempo reale. Per accedere alla verifica finale è richiesta una frequenza di almeno il 90% delle ore del corso. Il fascicolo del corso, con registri e tracciamenti, va conservato per 10 anni.

⚠️ Attenzione: un attestato rilasciato senza questi tracciamenti rischia di non essere riconosciuto come valido in caso di controllo ispettivo.

Lavoratori: cosa si può fare a distanza

Per i lavoratori l'Accordo distingue formazione generale (4 ore), specifica a rischio basso (4 ore), medio (8 ore) e alto (12 ore), più l'aggiornamento periodico. Secondo PuntoSicuro, l'e-learning è ammesso senza limitazioni per la formazione generale, per la specifica a rischio basso e per l'aggiornamento. Per la specifica a rischio medio e alto, invece, l'e-learning è consentito solo se previsto da uno specifico atto regionale: in assenza di tale atto, occorre scegliere presenza o videoconferenza sincrona.

💡 Consiglio: prima di iscrivere i lavoratori a rischio medio o alto a un corso e-learning, chiedi all'ente formatore su quale atto regionale si basa l'erogazione a distanza.

Preposti: presenza o videoconferenza sincrona, mai e-learning; il nodo dell'art. 37 c.7-ter

La formazione dei preposti prevede un corso base di 12 ore e un aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per questa figura l'e-learning asincrono è sempre escluso: restano ammesse solo la presenza fisica e la videoconferenza sincrona.

Il nodo normativo riguarda l'art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/08, che richiede espressamente modalità "in presenza". Come spiega l'approfondimento di PuntoSicuro sulle FAQ relative ai preposti, l'ammissione della videoconferenza sincrona deriva dall'equiparazione alla presenza prevista dalla L. 52/2022, richiamata dalla FAQ n. 10 dell'Accordo. Restano comunque escluse dalla videoconferenza le parti di addestramento e le eventuali prove pratiche previste nel percorso. Per approfondire gli obblighi specifici di questa figura, leggi anche il nostro articolo dedicato alla formazione preposti e all'aggiornamento biennale obbligatorio.

Attrezzature di lavoro e parti pratiche: solo in presenza

Per i corsi di abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme, gru e simili) la parte pratica e l'addestramento devono sempre svolgersi in presenza. Videoconferenza ed e-learning non possono sostituire il contatto diretto con la macchina e il formatore, perché non consentono la verifica delle competenze operative richieste dalla norma.

🚨 Importante: un attestato di abilitazione attrezzature rilasciato con addestramento a distanza non è conforme e non protegge l'azienda in caso di infortunio o ispezione.

Per gli altri corsi (dirigenti, datore di lavoro, RSPP): chiedere conferma scritta all'ente

Per i corsi destinati a dirigenti, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP e RSPP stesso, l'Accordo non fornisce indicazioni così dettagliate come per lavoratori e preposti. In questi casi la soluzione più prudente è chiedere all'ente formatore una conferma scritta sulla modalità di erogazione ammessa per quello specifico corso, prima di procedere all'acquisto. Alcune criticità applicative dell'Accordo, comprese quelle relative a queste figure, sono analizzate nel nostro approfondimento sulle criticità dell'Accordo Stato-Regioni 2025.

Da quando valgono le regole nuove (corsi avviati dal 19 maggio 2026)

Le nuove disposizioni diventano obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026, come chiarito dal quesito n. 45 delle FAQ sull'Accordo pubblicate da PuntoSicuro. Per i corsi avviati prima di questa data si applicano ancora le regole precedenti. È un punto da verificare con attenzione quando si pianifica la formazione aziendale a cavallo di questa scadenza, per evitare di trovarsi con corsi avviati con regole non più coerenti con quelle in vigore al momento del completamento.

ℹ️ Da sapere: chiedi sempre all'ente formatore quale set di regole applica al corso che stai acquistando, soprattutto se la formazione si estende a cavallo del 19 maggio 2026.

Come controllare un corso online prima di acquistarlo: cinque domande

Prima di iscrivere i lavoratori a un corso erogato in videoconferenza, è utile porre all'ente formatore queste cinque domande:

  • Il collegamento è da PC o tablet personale, oppure prevede l'uso di smartphone o dispositivi condivisi tra più partecipanti?
  • Come viene tracciato l'orario di ingresso, uscita ed eventuali abbandoni durante la sessione?
  • Come viene verificata la frequenza minima del 90% necessaria per accedere alla verifica finale?
  • Le verifiche intermedie e finali sono sincrone, cioè svolte con il docente che osserva il partecipante in diretta?
  • Per quanto tempo viene conservato il fascicolo del corso con registri e tracciamenti, e chi è responsabile della conservazione?

Se l'ente non sa rispondere con precisione a queste domande, è preferibile valutare un altro fornitore. Per chi vuole restare aggiornato sulle interpretazioni ministeriali più recenti, può essere utile anche la lettura delle FAQ del Ministero del Lavoro sull'Accordo Stato-Regioni e del nostro riepilogo delle nuove FAQ ministeriali sulla formazione sicurezza 2026.

💡 Consiglio: conserva sempre copia scritta delle risposte dell'ente formatore: in caso di ispezione, dimostrano la diligenza dell'azienda nella scelta del fornitore.

Se la tua azienda deve pianificare la formazione obbligatoria dei lavoratori, dei preposti o l'abilitazione alle attrezzature, un confronto preliminare con un consulente evita scelte non conformi. Richiedi una consulenza gratuita: in pochi minuti possiamo indicarti la modalità corretta per ogni corso.

È una modalità di erogazione a distanza con collegamento in tempo reale tra docente e partecipanti, equiparata alla presenza fisica per i moduli teorici. Richiede PC o tablet personale, tracciamento degli accessi e verifiche svolte in diretta con il formatore.

No. Per i preposti l'e-learning asincrono è sempre escluso, sia per il corso base di 12 ore sia per l'aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Sono ammesse solo presenza fisica e videoconferenza sincrona.

La specifica a rischio alto (12 ore) può essere erogata in e-learning solo se previsto da uno specifico atto regionale. In assenza di tale atto, occorre scegliere presenza o videoconferenza sincrona.

È richiesta una frequenza di almeno il 90% delle ore del corso per poter accedere alla verifica finale. Il sistema deve tracciare orari di ingresso, uscita ed eventuali abbandoni durante la sessione.

Le nuove disposizioni sono obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026. Per i corsi avviati prima di questa data restano valide le regole precedenti all'Accordo.

Hai dubbi sulla formazione da acquistare per la tua azienda?

Verifichiamo insieme quali corsi puoi erogare in videoconferenza e quali richiedono la presenza, in base al tipo di lavoratore e di rischio.

Richiedi una consulenza gratuita →

Vuoi sapere se la tua azienda è in regola?

Il test gratuito di autovalutazione fa il punto in due minuti: dieci domande e un report via email con la normativa applicabile.

Richiedi una verifica gratuita
Condividi:
Redazione Consultlario SRL
Sicurezza sul Lavoro e Consulenza Aziendale

Consultlario è una società di consulenza specializzata in sicurezza sul lavoro, fondata nel 2021 a Lecco da Oliviero e Andrea Palma. La nostra missione è rendere ogni ambiente di lavoro più sicuro e ogni azienda più consapevole dei propri obblighi e opportunità. Offriamo servizi di RSPP esterno qualificato, elaborazione DVR, formazione certificata (formatori qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013) e sviluppo delle competenze trasversali attraverso Consultlario Academy.

Visita il sito →