Con la delibera n. XII/6661 del 3 agosto 2026 la Giunta della Regione Lombardia ha definito come funzionerà Ge.Fo.S. (Gestione Formazione Sicurezza), la piattaforma regionale in cui verranno registrati i corsi di salute e sicurezza sul lavoro svolti in Lombardia. È il secondo tassello del percorso aperto dalla Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, che ha istituito anche un elenco regionale dei soggetti formatori. Per una PMI lombarda la domanda pratica è una sola: quando compro un corso, o quando formo i miei lavoratori in casa, cosa devo controllare da qui in avanti?

📌 Punti Chiave

  • Due atti: la L.R. Lombardia n. 4 del 10 febbraio 2026 e la DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026, che ne disciplina l'attuazione.
  • Elenco regionale: i soggetti che erogano formazione sicurezza in Lombardia dovranno essere iscritti in un elenco diviso in tre sezioni.
  • Piattaforma Ge.Fo.S.: ogni corso andrà comunicato all'avvio, con elenco dei partecipanti e calendario, e alla conclusione.
  • Tempi: la delibera sarà pubblicata sul BURL non prima del 9 ottobre 2026; gli obblighi per i formatori scattano dal trentunesimo giorno successivo.
  • Formazione interna: l'obbligo di comunicazione riguarda anche il datore di lavoro che forma direttamente i propri lavoratori, preposti e dirigenti.

Cosa prevedono la legge regionale e la delibera

La L.R. 4/2026, pubblicata sul BURL a febbraio, ha introdotto in Lombardia regole proprie su chi può erogare formazione in materia di salute e sicurezza e su come quella formazione deve essere tracciata. Restano ferme le regole nazionali: durata e contenuti dei corsi sono quelli fissati dal D.Lgs. 81/08 e dagli accordi Stato-Regioni. La legge regionale aggiunge due strumenti.

L'elenco regionale dei soggetti formatori

L'elenco è diviso in tre sezioni: nella prima i soggetti istituzionali, nella seconda gli enti accreditati presso la Regione, nella terza gli altri soggetti formatori. Per la seconda e la terza sezione la legge richiede un'esperienza almeno triennale nella formazione su salute e sicurezza, con l'eccezione dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti (per i quali nella seconda sezione basta l'accreditamento regionale). L'iscrizione diventa la condizione per poter erogare i corsi sul territorio lombardo.

La piattaforma Ge.Fo.S.

La delibera di agosto, come riportato da PuntoSicuro, approva le indicazioni operative della piattaforma: chi vi accede (soggetti formatori, ATS, Regione), come ci si iscrive all'elenco, come si comunicano l'avvio e la conclusione dei corsi e come si registrano gli esiti. In piattaforma vanno indicati l'elenco degli allievi e il calendario del corso; la conclusione va comunicata entro 30 giorni. Gli attestati dovranno essere generati dalla piattaforma stessa.

ℹ️ Da sapere: la legge esclude dal proprio ambito alcuni corsi regolati da norme statali specifiche, tra cui la formazione antincendio, quella per la conduzione dei generatori di vapore e quella per la rimozione dell'amianto. Per questi corsi non cambia nulla.

I tempi: quando parte la piattaforma

La delibera stabilisce che la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia avverrà non prima del 9 ottobre 2026, per lasciare spazio alla fase di collaudo. La piattaforma sarà attiva con la pubblicazione, e dal trentunesimo giorno successivo i soggetti formatori saranno tenuti agli adempimenti previsti dalla legge.

Tradotto per chi programma la formazione: i corsi di settembre e della prima parte di ottobre si svolgono con le regole attuali. Per quelli che cadranno a cavallo dell'attivazione conviene chiarire subito con l'ente come verranno gestiti, perché la data esatta di pubblicazione sul BURL non è ancora nota.

Cosa cambia per l'azienda che acquista i corsi

Gli obblighi di iscrizione e comunicazione ricadono sui soggetti formatori. Ma l'obbligo di formare i lavoratori resta del datore di lavoro (art. 37 del D.Lgs. 81/08): se un corso viene erogato da un soggetto non in regola, è l'azienda a ritrovarsi con una formazione che rischia di non essere riconosciuta.

La legge è severa con chi non rispetta le nuove regole. Per l'erogazione di corsi senza iscrizione all'elenco è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, con il divieto di iscrizione fino a 12 mesi. Per la mancata comunicazione dei corsi sono previsti da 500 a 3.000 euro e la sospensione dell'iscrizione fino a 6 mesi; per gli attestati non generati dalla piattaforma da 100 a 600 euro per attestato, e quegli attestati non sono validi. Le sanzioni sono irrogate dalle ATS nell'ambito della vigilanza.

⚠️ Attenzione: un attestato non generato da Ge.Fo.S., una volta che gli obblighi saranno operativi, è un attestato non valido. Il danno pratico è per l'azienda: dovrà rifare il corso e, nel frattempo, avrà lavoratori formalmente non formati.

Un vantaggio concreto: la tracciabilità

L'obiettivo dichiarato della piattaforma è rendere la formazione verificabile e portabile, e dare agli organi di vigilanza informazioni utili ai controlli: le ATS accedono alla piattaforma insieme alla Regione e ai soggetti formatori. Per l'azienda significa anche meno dubbi sugli attestati presentati da un neoassunto che arriva da un'altra impresa lombarda.

Se la formazione la fate in azienda

Molte PMI organizzano internamente la formazione di lavoratori e preposti, magari con l'RSPP o con un docente interno. La legge regionale ricomprende anche questo caso: il datore di lavoro che eroga formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti dovrà comunicare in piattaforma l'avvio del corso, con elenco degli allievi e calendario, e la sua conclusione.

In pratica, chi forma in casa dovrà dotarsi di accesso a Ge.Fo.S., di qualcuno che gestisca le comunicazioni nei tempi e di un registro dei corsi coerente con quanto caricato. Le indicazioni operative di dettaglio sono contenute negli allegati della delibera: prima di programmare i corsi interni dell'autunno conviene leggerli o farli leggere al proprio consulente.

💡 Consiglio: fate un elenco dei corsi interni previsti da novembre in poi e, per ciascuno, indicate chi farà le comunicazioni in piattaforma. È un compito amministrativo nuovo: meglio assegnarlo prima che diventi un'urgenza.

Le domande da fare all'ente formatore

Che vi rivolgiate a un ente di formazione, a una società di consulenza o a un'associazione di categoria, queste sono le domande utili da fare già adesso:

  • Vi iscriverete all'elenco regionale, e in quale sezione? Chiedete conferma scritta che l'iscrizione sarà richiesta in tempo per gli obblighi in partenza.
  • Come gestirete i corsi a cavallo dell'attivazione? Un corso avviato prima e concluso dopo l'avvio degli obblighi deve avere un percorso chiaro.
  • Gli attestati saranno generati da Ge.Fo.S.? Dopo l'entrata a regime è l'unica forma valida.
  • Che dati vi servono sui partecipanti? Per la comunicazione di avvio servono l'elenco degli allievi e il calendario: meglio sapere in anticipo cosa vi verrà chiesto.
  • I docenti sono qualificati? I requisiti dei formatori-docenti restano quelli nazionali del D.I. 6 marzo 2013: chiedete come sono documentati.
  • I corsi rispettano il nuovo Accordo Stato-Regioni? Durata, contenuti e modalità di erogazione devono seguire l'Accordo Stato-Regioni 2025.

Le risposte vi diranno molto sull'organizzazione del vostro fornitore. Un ente che ha già un piano per Ge.Fo.S. è un ente che non vi lascerà con attestati da rifare.

Domande frequenti

È la piattaforma informatica di Regione Lombardia (Gestione Formazione Sicurezza) prevista dalla L.R. 4/2026 e disciplinata dalla DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026. Serve a registrare, tracciare e monitorare i corsi di salute e sicurezza sul lavoro svolti in Lombardia, compresa la generazione degli attestati.

La delibera sarà pubblicata sul BURL non prima del 9 ottobre 2026 e la piattaforma si attiva con la pubblicazione. I soggetti formatori sono tenuti agli adempimenti dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Sì. La legge regionale prevede che anche il datore di lavoro che eroga formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti comunichi in piattaforma l'avvio del corso, con elenco degli allievi e calendario, e la conclusione entro 30 giorni.

Da 5.000 a 30.000 euro per chi eroga corsi senza iscrizione all'elenco, da 500 a 3.000 euro per la mancata comunicazione dei corsi, da 100 a 600 euro per ogni attestato non generato dalla piattaforma, oltre a sanzioni accessorie come il divieto o la sospensione dell'iscrizione. Le irrogano le ATS.

No. La legge esclude dal proprio ambito, tra gli altri, i corsi di prevenzione incendi, quelli per i generatori di vapore e quelli per la rimozione dell'amianto, che restano disciplinati dalle norme statali.

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Redazione Consultlario SRL
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