Dal 25 settembre 2026 la manutenzione e i controlli periodici di estintori, idranti, impianti di rivelazione e degli altri presidi antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati, come prevede il D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto "decreto controlli". A ridosso della scadenza è arrivato un decreto del 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre, che introduce un periodo transitorio fino al 31 marzo 2027. Per il datore di lavoro che affida la manutenzione a una ditta esterna la domanda pratica è una sola: il tecnico che viene in azienda può ancora firmare i controlli?
📌 Punti Chiave
- DM 22 settembre 2026: inserisce l'art. 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021 con una disciplina transitoria per la qualificazione dei tecnici manutentori.
- Chi può continuare a operare: chi entro il 25 settembre 2026 ha presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti, limitatamente alle tipologie di impianti indicate nell'istanza.
- Fino a quando: fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
- Per il datore di lavoro: conviene chiedere alla ditta, per ogni tecnico, l'attestato di qualifica oppure la prova dell'istanza presentata, per i presidi effettivamente seguiti.
- Registro dei controlli: resta un obbligo del datore di lavoro, da tenere aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Cosa prevede il DM 22 settembre 2026
Il decreto è del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 222 del 24 settembre 2026. Nelle premesse richiama la complessità e i tempi necessari per le valutazioni dei requisiti dei tecnici e la necessità di una disciplina transitoria.
L'articolo unico inserisce nel D.M. 1° settembre 2021 l'art. 6-bis, che recita: a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell'istanza.
La circolare dei Vigili del Fuoco del 24 settembre
Lo stesso giorno la Direzione centrale per la prevenzione dei Vigili del Fuoco ha diffuso la circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026. Per le istanze trasmesse entro il 25 settembre, il candidato che non aveva ancora il pre-accordo con il soggetto formatore o la sede d'esame poteva allegare una dichiarazione di impegno a produrlo in seguito. La circolare annuncia ulteriori indicazioni con una circolare successiva.
Il decreto controlli in breve
Il D.M. 1° settembre 2021 è attuativo dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. È in vigore dal 25 settembre 2022, ma le disposizioni dell'art. 4 sulla qualificazione dei tecnici manutentori sono state rinviate più volte, l'ultima con il D.M. 15 luglio 2025, fino al 25 settembre 2026.
Il tecnico manutentore qualificato ottiene l'attestazione dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dopo una valutazione con esame davanti a una commissione. La qualifica è legata allo specifico presidio: estintori, reti idranti, porte tagliafuoco, sprinkler, impianti di rivelazione e allarme e così via. Un tecnico qualificato per gli estintori non lo è automaticamente per gli impianti di rivelazione.
Chi può operare oggi
Mettendo insieme il decreto controlli e il nuovo art. 6-bis, dal 25 settembre 2026 possono eseguire manutenzione e controlli periodici sui presidi antincendio:
- i tecnici già qualificati, con attestazione dei Vigili del Fuoco per quello specifico presidio;
- i tecnici che hanno presentato istanza entro il 25 settembre 2026, per le tipologie indicate nell'istanza, fino all'esito della valutazione e al massimo fino al 31 marzo 2027.
Chi non rientra in nessuno dei due casi non è coperto dal regime transitorio.
Cosa deve controllare il datore di lavoro
Il D.M. 1° settembre 2021 assegna al datore di lavoro la responsabilità di attuare i controlli e la manutenzione (art. 3). Affidarli a una ditta esterna non trasferisce l'obbligo: conviene quindi sapere chi esegue materialmente gli interventi e con quale titolo. In pratica:
- Elencate i presidi presenti in azienda: estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione, evacuatori di fumo, sprinkler.
- Chiedete alla ditta i nominativi dei tecnici che interverranno sui vostri impianti.
- Per ciascun tecnico chiedete l'attestazione di qualifica dei Vigili del Fuoco oppure la prova dell'istanza presentata entro il 25 settembre 2026, verificando che copra i presidi su cui interviene.
- Annotate la scadenza del 31 marzo 2027 per i tecnici in regime transitorio e chiedete un aggiornamento quando la valutazione si conclude.
- Aggiornate il contratto o l'ordine prevedendo che gli interventi siano eseguiti da tecnici qualificati o in regime transitorio, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni.
Registro dei controlli e sorveglianza interna
L'Allegato I del decreto controlli prevede che il datore di lavoro predisponga un registro dei controlli in cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione, secondo le cadenze indicate da norme, specifiche tecniche e manuale d'uso e manutenzione. Il registro va tenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Accanto alla manutenzione affidata ai tecnici c'è la sorveglianza: controlli visivi, tra un controllo periodico e l'altro, per verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, fruibili e senza danni evidenti. La possono svolgere i lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, con apposite liste di controllo. È un'attività che resta interna all'azienda e che spesso viene trascurata.
La sorveglianza si collega alla gestione delle emergenze e alla formazione degli addetti antincendio: ne abbiamo parlato nella guida all'aggiornamento del corso antincendio.
Domande frequenti
Il decreto inserisce l'art. 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021: chi ha presentato regolare istanza di valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 può continuare a eseguire manutenzione e controlli sulle tipologie di impianti indicate, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Sì, se è qualificato per gli estintori oppure se ha presentato l'istanza per quella tipologia entro il 25 settembre 2026. Conviene chiedere alla ditta l'attestato o la prova dell'istanza.
Il datore di lavoro. L'Allegato I del D.M. 1° settembre 2021 prevede un registro dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione, sempre aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
I lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, possono svolgere la sorveglianza, cioè i controlli visivi tra un controllo periodico e l'altro, con apposite liste di controllo. Manutenzione e controlli periodici spettano invece ai tecnici manutentori qualificati.
Volete verificare la gestione dei presidi antincendio?
Consultlario, con sede a Lecco, affianca le PMI negli adempimenti del D.Lgs. 81/08, compresa la gestione antincendio: possiamo controllare con voi registro dei controlli, liste di sorveglianza e documentazione richiesta alla ditta di manutenzione.
Richiedi una consulenza gratuita →Vuoi sapere se la tua azienda è in regola?
Il test gratuito di autovalutazione fa il punto in due minuti: dieci domande e un report via email con la normativa applicabile.