La nota INL 2377/2026 chiude un equivoco che in molte aziende si trascinava da anni. Riguarda il momento in cui va fatta la formazione dei lavoratori.

Pensate a una scena comune. Entra un nuovo operaio, il capoturno gli mostra la linea e gli consegna i DPI. Il corso lo si fa «il mese prossimo, tanto ci sono sessanta giorni».

Secondo l'Ispettorato quella lettura non regge. In questo articolo vi spieghiamo cosa dice la nota, cosa può guardare un ispettore e quali documenti conviene avere pronti. Niente allarmismi: solo le cose da sapere e da fare.

📌 Punti Chiave

  • Cosa dice la nota: la formazione va erogata in occasione dell'assunzione o dell'inizio della somministrazione, non rinviata.
  • Fine dell'equivoco dei 60 giorni: la vecchia disposizione transitoria non dava facoltà di rinviare l'avvio del corso, e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 l'ha eliminata.
  • In ispezione: conta poter dimostrare con documenti datati quando è partita la formazione rispetto all'assunzione.
  • Lavoro nero e sospensione: per la revoca serve regolarizzare contratti e obblighi di sicurezza; per la formazione basta che sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile.

Cos'è la nota INL 2377/2026 e perché conta

La nota INL 2377/2026 è un documento della Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È datata 27 ottobre 2026 e dà indicazioni operative al personale ispettivo per uniformare i controlli sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza.

Contesto e data di pubblicazione

Il testo è disponibile sul sito dell'Ispettorato come nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026. La notizia è stata pubblicata nella sezione news dell'INL il 28 ottobre 2026, con aggiornamento del 29 ottobre 2026.

A supporto, l'INL ha acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026.

Chi deve applicarla: datori di lavoro e personale ispettivo

La nota è rivolta agli ispettori. Ma interessa direttamente voi datori di lavoro, perché descrive come verranno letti i vostri obblighi durante un accesso in azienda.

Quando i controlli diventano uniformi, sapere cosa guarderà l'ispettore vi permette di prepararvi con calma.

ℹ️ Da sapere: in questo articolo riportiamo i contenuti della nota come sintetizzati dall'INL, senza citazioni letterali. Per i dettagli vi invitiamo a leggere il testo integrale sul sito dell'Ispettorato.

Il quadro normativo: art. 37 d.lgs. 81/2008 e tempistiche della formazione

La formazione dei lavoratori va erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. In caso di somministrazione, all'inizio dell'utilizzazione. Lo prevede l'art. 37, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE.

Obbligo di formazione all'assunzione o all'inizio della somministrazione

In pratica: il lavoratore che arriva in reparto deve iniziare il suo percorso formativo subito, non dopo settimane di lavoro.

Origine e superamento del termine dei sessanta giorni

Come ricorda la nota INL, il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria. Consentiva di completare la formazione entro sessanta giorni dall'assunzione.

Secondo l'INL, quella norma era stata interpretata in modo errato. Molti la leggevano come la possibilità di rimandare l'avvio del corso. Non era così: al massimo si poteva completare, non iniziare dopo.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato questa previsione. Oggi resta la regola dell'art. 37: formazione in occasione dell'assunzione.

⚠️ Attenzione al settore turistico-ricettivo: si parla di indicazioni specifiche per hotel e strutture stagionali, con termini dedicati. Nelle fonti INL che abbiamo consultato non troviamo conferma di termini precisi, quindi non li riportiamo. Se operate nel settore, verificate il testo integrale della nota prima di organizzare i corsi.

Cosa verifica l'ispettore: come si dimostra la formazione

In ispezione non basta dire che la formazione è stata fatta. Bisogna dimostrarlo con documenti che riportino date chiare, da confrontare con la data di assunzione del lavoratore.

Documentazione da conservare

Dalla nostra esperienza nelle aziende, ecco cosa conviene tenere in ordine e a portata di mano:

  • Comunicazione di assunzione o contratto di somministrazione, con la data di inizio del rapporto.
  • Attestati di formazione con data, durata, contenuti e soggetto formatore.
  • Registri presenze dei corsi, firmati dai partecipanti e dal docente.
  • Programma dei corsi già calendarizzati per i nuovi assunti.
  • Evidenza dell'informazione data al lavoratore sui rischi della sua mansione.
  • Giudizio di idoneità del medico competente, dove la sorveglianza sanitaria è prevista.

Se volete un quadro completo dei documenti da avere in azienda, trovate una sintesi nel nostro articolo sui documenti obbligatori per la sicurezza sul lavoro nelle PMI.

Formazione erogata in ritardo: cosa rischia l'azienda

La nota INL 2377/2026 nasce proprio per uniformare il modo in cui gli ispettori accertano il rispetto degli obblighi formativi. Le conseguenze di un ritardo dipendono dal caso concreto: per il quadro sanzionatorio fate riferimento al testo normativo e a un professionista.

Il punto delicato è proprio la data. Un attestato perfetto, ma con data molto successiva all'assunzione, racconta che per un periodo il lavoratore ha operato senza formazione.

💡 Consiglio: se usate corsi in videoconferenza per accelerare i tempi, verificate prima quali moduli sono ammessi. Ne abbiamo parlato in formazione sicurezza in videoconferenza dopo l'Accordo 2025.

Sospensione per lavoro nero e revoca del provvedimento (art. 14 d.lgs. 81/2008)

La nota affronta anche un caso specifico: la sospensione dell'attività per lavoro irregolare, prevista dall'art. 14 del d.lgs. 81/2008. Qui la formazione diventa una delle condizioni per riaprire.

Requisiti per la revoca

Per ottenere la revoca del provvedimento serve regolarizzare due aspetti:

  • la posizione contrattuale dei lavoratori trovati irregolari;
  • gli obblighi di salute e sicurezza: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.

Programmazione della formazione come condizione sufficiente

Sulla formazione l'INL dà un'indicazione pratica. Ai fini della revoca è sufficiente che l'attività formativa sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile.

Non serve quindi attendere la fine dei corsi per riprendere il lavoro. Serve però un programma concreto, con date e ore, da mostrare all'ispettore.

🚨 Importante: la programmazione deve essere reale e documentata. Un calendario generico, senza docente né date, difficilmente sarà considerato idoneo. Sorveglianza sanitaria e informazione vanno regolarizzate insieme alla formazione.

Checklist operativa per il datore di lavoro

Ecco una lista pratica per arrivare preparati a un controllo. È pensata per chi in azienda segue la sicurezza insieme a molte altre attività.

Azioni da completare prima della verifica ispettiva

  1. Fate un elenco dei lavoratori assunti negli ultimi mesi, con la data di inizio.
  2. Accanto a ogni nome, segnate la data di avvio della formazione generale e specifica.
  3. Controllate che ogni attestato abbia data, durata e firma.
  4. Verificate che i somministrati abbiano iniziato la formazione all'avvio della missione.
  5. Pianificate un calendario fisso per i nuovi ingressi, così il corso parte subito.
  6. Raccogliete tutto in un unico fascicolo, cartaceo o digitale, facile da consultare.

Errori frequenti da evitare

  • Leggere i 60 giorni come un rinvio: l'INL chiarisce che non lo erano, e il nuovo Accordo li ha eliminati.
  • Formare solo a fine stagione o a gruppi: aspettare di avere più assunti per fare un'aula unica crea vuoti formativi.
  • Dimenticare l'informazione: spiegare i rischi della mansione al primo giorno è un obbligo distinto dalla formazione.
  • Attestati sparsi: se i documenti sono in tre uffici diversi, in ispezione si perde tempo e chiarezza.

Se volete un controllo esterno su questa checklist, possiamo aiutarvi noi. Richiedete una consulenza gratuita e senza impegno: verifichiamo insieme lo stato della formazione dei vostri lavoratori in pochi passaggi.

Conclusioni e riferimenti

Sintesi operativa

La nota INL 2377/2026 non introduce nuovi corsi. Ricorda una regola che c'era già: la formazione si fa quando il lavoratore entra in azienda.

Cambia lo sguardo dell'ispettore, che sarà più uniforme. Per voi significa una cosa concreta: date chiare, documenti in ordine, corsi pianificati prima dell'arrivo dei nuovi assunti.

Un'azione piccola da fare questa settimana: prendete l'elenco degli ultimi assunti e confrontate la data di assunzione con quella del primo corso. Bastano pochi minuti per capire se ci sono buchi.

Fonti ufficiali da consultare

Aggiornato a novembre 2026. Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce un parere legale sul singolo caso. Per situazioni specifiche fate sempre riferimento al testo ufficiale della nota e a un professionista.

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Domande frequenti

La nota INL 2377/2026, datata 27 ottobre 2026, dà indicazioni operative agli ispettori sugli obblighi formativi. Chiarisce che la formazione va erogata in occasione dell'assunzione o dell'inizio della somministrazione, come prevede l'art. 37 del d.lgs. 81/2008, e affronta la revoca della sospensione per lavoro nero.

No. Secondo l'INL, la disposizione transitoria dell'Accordo Stato-Regioni del 2011 non consentiva di rinviare l'avvio della formazione, ma solo di completarla. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato questa previsione. La formazione va quindi avviata in occasione dell'assunzione.

Conviene avere la comunicazione di assunzione, gli attestati con data e durata, i registri presenze firmati, il calendario dei corsi programmati, l'evidenza dell'informazione data al lavoratore e, se prevista, l'idoneità del medico competente. Trovate una sintesi nel nostro articolo sui documenti obbligatori.

No. Secondo la nota INL 2377/2026, ai fini della revoca è sufficiente che la formazione sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile. Vanno però regolarizzati anche i contratti dei lavoratori, l'informazione e l'eventuale sorveglianza sanitaria, con un programma concreto e documentato.

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