Sulla formazione sicurezza lavoro, INL ha fissato regole operative precise. Con la nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dice ai propri ispettori cosa controllare e quali documenti accettare. Ecco cosa cambia per chi assume, anche solo per poche settimane.
Il punto di partenza è semplice: la formazione si avvia quando nasce il rapporto di lavoro, non dopo.
In un precedente articolo abbiamo spiegato come dimostrare la formazione sicurezza in ispezione. Qui facciamo un passo in più. Parliamo di revoca della sospensione, di tempistiche e di una checklist dei documenti da tenere pronti.
Aggiornato a novembre 2026.
📌 Punti Chiave
- Niente più 60 giorni: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la vecchia finestra transitoria. La formazione parte all'assunzione.
- Revoca della sospensione: basta una formazione programmata per concludersi nel più breve tempo possibile, documentata con la prenotazione dei corsi.
- Prescrizione: per chiuderla servono gli attestati di formazione, non la sola prenotazione.
- Data certa: PEC o altre modalità che garantiscano la data rendono la prenotazione una prova utilizzabile.
- Informazione prima di tutto: nessun lavoratore va impiegato prima di essere stato informato ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 81/2008.
Cosa dice la nota INL 2377/2026, in breve
La nota INL 2377/2026 è un'indicazione operativa per il personale ispettivo. Spiega come verificare la formazione obbligatoria dopo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR. Chiarisce anche come gestire prescrizioni e sospensioni dell'attività.
La base è l'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. La formazione va erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione, all'inizio dell'utilizzazione.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevedeva una disposizione transitoria. Consentiva di completare il percorso entro sessanta giorni dall'assunzione. Secondo l'Ispettorato, però, quella previsione era stata erroneamente intesa come facoltà di rimandare l'avvio dei corsi.
Per superare questo equivoco, il nuovo Accordo del 2025 ha eliminato quella previsione. La nota recepisce il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 11396 del 27/10/2026. È firmata dal direttore centrale Aniello Pisanti ed è consultabile nella sezione Note e pareri del sito INL.
Revoca della sospensione per lavoro nero: cosa cambia
Partiamo da una premessa. Se in azienda tutti sono assunti regolarmente, questa parte non vi riguarda in modo diretto. Ma la logica che l'Ispettorato applica qui vale per ogni nuova assunzione.
In caso di sospensione dell'attività per lavoro nero, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, la revoca richiede due regolarizzazioni:
- la posizione contrattuale dei lavoratori;
- gli obblighi di salute e sicurezza: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
La circolare n. 3/2021 riteneva sufficiente una formazione programmata per concludersi entro 60 giorni. Oggi quel riferimento viene aggiornato.
Ai fini della revoca, ora basta che l'attività formativa sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile. Il verbale di prescrizione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, fisserà un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi.
Tempistiche: il più breve tempo possibile e i 30 giorni del turistico
La regola generale non ha margini. Formazione e, dove previsto, addestramento specifico sono attività propedeutiche all'impiego del lavoratore.
C'è però una deroga per due settori precisi. L'art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Qui la formazione si conclude entro trenta giorni dall'assunzione.
Attenzione al verbo: si conclude. Il percorso va comunque avviato all'assunzione. Il lavoratore può iniziare a lavorare prima della fine dei corsi, ma non prima che siano partiti.
| Situazione | Cosa prevede la nota | Prova richiesta |
|---|---|---|
| Assunzione in qualsiasi settore | Formazione avviata alla costituzione del rapporto | Attestati e, se previsto, tracciamento dell'addestramento |
| Turistico-ricettivo e somministrazione | Avvio all'assunzione, conclusione entro 30 giorni | Entro i 30 giorni: documenti che provino l'avvio del percorso |
| Contratti di durata inferiore a 30 giorni | Conclusione coerente con la durata del rapporto | Pianificazione compatibile con il contratto |
| Revoca della sospensione | Corsi programmati nel più breve tempo possibile | Prenotazione dei corsi |
| Ottemperanza alla prescrizione | Percorso concluso | Attestati di formazione |
Documentazione probatoria: cosa può accettare l'ispettore
Se l'ispezione avviene entro i trenta giorni e gli attestati non ci sono ancora, l'ispettore chiede altro. Vuole vedere che, all'assunzione, siano state fatte almeno azioni propedeutiche alla formazione.
La nota riporta un elenco non esaustivo di documenti idonei:
- scambi tra datore di lavoro e soggetto formatore per prenotare i corsi, via PEC o con altre modalità che garantiscano la data certa;
- la richiesta di collaborazione a un organismo paritetico, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e dell'Accordo 59/CSR, Parte II, punto 2, sempre con data certa;
- se il datore organizza i corsi direttamente, gli scambi con il docente formatore per la prenotazione, con data certa;
- gli scambi tra datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull'organizzazione dei corsi.
L'elenco si trova nella parte della nota dedicata al turistico e alla somministrazione. Per qualsiasi PMI, però, è un ottimo modello di cosa significhi "poter dimostrare".
Solo se il datore di lavoro non esibisce né attestati né alcuno di questi documenti, l'ispettore considera violato l'art. 37, comma 1. A quel punto redige il verbale di contravvenzione e prescrizione.
La checklist da preparare in azienda
Quando affianchiamo le aziende come RSPP esterno, il problema raramente è la volontà di formare. Più spesso manca la traccia scritta di quello che si è già fatto. Ecco la sequenza che consigliamo per ogni nuovo ingresso.
- Prima di impiegarlo: informate il lavoratore ai sensi dell'art. 36. Il nostro consiglio è conservarne una traccia scritta.
- All'assunzione: prenotate i corsi con PEC o un altro canale che garantisca la data certa.
- Conferma del formatore: archiviate la risposta con le date di inizio e fine dei corsi.
- Organismo paritetico: se ne chiedete la collaborazione, fatelo per iscritto e con data certa.
- Corsi interni: se li organizzate voi, tenete traccia degli scambi con il docente formatore.
- RLS: coinvolgete il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e conservate email o verbale.
- Addestramento: registrate ogni intervento, come previsto dall'art. 37, comma 5.
- A fine corso: inserite gli attestati nel fascicolo del lavoratore, pronti da esibire.
Per avere il quadro completo di cosa tenere in ordine, può esservi utile anche la nostra guida ai documenti obbligatori sulla sicurezza per le PMI.
Volete capire se la vostra procedura di inserimento regge a una verifica? Richiedete una consulenza gratuita: la rivediamo insieme, senza impegno.
Gli errori da evitare
Nel lavoro quotidiano con le imprese tra Lecco e la Brianza vediamo ricorrere sempre gli stessi inciampi. Nessuno nasce da cattiva volontà. Nascono quasi sempre dalla fretta.
- Prenotare al telefono e basta. Senza una traccia con data certa, la prenotazione è difficile da dimostrare.
- Confondere "programmare" con "rimandare". La nota nasce proprio per chiudere questo equivoco.
- Saltare l'informazione. La deroga del turistico non tocca l'obbligo di informare il lavoratore prima di impiegarlo.
- Dimenticare i contratti brevi. Per i rapporti di durata inferiore a trenta giorni, la formazione va chiusa in tempi coerenti con la durata del rapporto.
- Lasciare scadere gli aggiornamenti. Il tema è diverso, ma la logica documentale è la stessa: ne parliamo nell'articolo sulla formazione scaduta e le sanzioni.
Nota: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale sul singolo caso. Il riferimento è il testo della nota INL prot. n. 2377 del 27/10/2026.
Domande frequenti
Gli ispettori non fanno più riferimento al termine di 60 giorni. La formazione va avviata all'assunzione e, in caso di prescrizione, conclusa nel tempo tecnicamente necessario. Per i settori turistico-ricettivo e somministrazione resta la conclusione entro 30 giorni, con avvio comunque immediato.
Secondo la nota, per la revoca della sospensione è sufficiente esibire documentazione che attesti la prenotazione di corsi programmati per concludersi nel più breve tempo possibile. Restano necessarie anche la regolarizzazione contrattuale, l'informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Sono i documenti che dimostrano l'avvio del percorso formativo quando gli attestati non ci sono ancora: prenotazioni con il formatore, richieste all'organismo paritetico, scambi con il docente o con l'RLS. La nota chiede data certa, ad esempio tramite PEC. Approfondisci nella nostra guida all'ispezione.
Sì, nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il lavoratore può essere adibito all'attività prima della conclusione del percorso. Il percorso deve però essere avviato all'assunzione, concluso entro 30 giorni, e il lavoratore va informato prima dell'impiego.
Mettiamo in ordine la vostra procedura di inserimento
Partite da una cosa piccola: scegliete l'ultimo assunto e verificate se avete in archivio informazione, prenotazione con data certa e attestati. Se manca qualcosa, vi aiutiamo noi a sistemare il metodo. Gratis e senza impegno.
Richiedi una consulenza gratuita →Vuoi sapere se la tua azienda è in regola?
Il test gratuito di autovalutazione fa il punto in due minuti: dieci domande e un report via email con la normativa applicabile.