Il 7 settembre 2026 la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha pubblicato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015, che aggiorna l'elenco delle norme armonizzate per le macchine. È un atto tecnico, rivolto soprattutto ai costruttori, ma contiene una data che riguarda anche chi le macchine le usa: il 20 gennaio 2027, giorno da cui la Direttiva 2006/42/CE lascia il posto al Regolamento (UE) 2023/1230. Per una PMI che sta per acquistare un impianto, ritirare un usato o adattare una linea, i prossimi quattro mesi sono il momento giusto per mettere in fila qualche verifica.
📌 Punti Chiave
- Decisione (UE) 2026/2015: adottata il 4 settembre 2026, pubblicata ed entrata in vigore il 7 settembre, aggiorna le norme armonizzate a supporto della Direttiva macchine.
- Scadenza: la decisione si abroga dal 20 gennaio 2027, quando si applica il Regolamento (UE) 2023/1230.
- Acquisti: conta la data di immissione sul mercato della macchina, non la data dell'ordine.
- Modifiche: con il Regolamento, chi apporta una modifica sostanziale a una macchina è considerato fabbricante (art. 18).
- Obblighi che non cambiano: per il datore di lavoro restano gli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/08 su scelta, uso e manutenzione delle attrezzature.
Cosa contiene la Decisione (UE) 2026/2015
La decisione modifica l'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, cioè l'elenco unico delle norme armonizzate redatte a sostegno della Direttiva 2006/42/CE. Una macchina costruita secondo una norma armonizzata pubblicata in Gazzetta ufficiale si presume conforme ai requisiti essenziali di sicurezza coperti da quella norma: per questo l'aggiornamento dell'elenco interessa direttamente costruttori, integratori e chi progetta modifiche.
Le norme che interessano più da vicino un'officina o una linea produttiva
Tra i riferimenti inseriti figurano norme di uso molto comune nella progettazione delle protezioni:
- EN ISO 13855:2024, sul posizionamento dei mezzi di protezione in funzione dell'avvicinamento del corpo umano (le distanze di barriere e fotocellule);
- EN ISO 14119:2025, con la modifica A11:2026, sui dispositivi di interblocco associati ai ripari;
- EN IEC 62061:2021 con la modifica A1:2024, sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando;
- EN ISO 10218-1:2025 ed EN ISO 10218-2:2025, sui robot industriali;
- diverse parti della serie EN ISO 19085, sulle macchine per la lavorazione del legno.
L'elenco completo, con le modifiche e le rettifiche, è nell'allegato della decisione pubblicata su EUR-Lex.
Il Regolamento macchine e la data del 20 gennaio 2027
Il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE. Essendo un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza un decreto di recepimento. Le date del testo originale sono state corrette con una rettifica pubblicata il 4 luglio 2023: il Regolamento si applica dal 20 gennaio 2027 (art. 54) e dalla stessa data la Direttiva è abrogata (art. 51).
Il punto decisivo per chi compra è l'articolo 52: gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione dei prodotti immessi sul mercato in conformità della Direttiva prima del 20 gennaio 2027. In altre parole, una macchina immessa sul mercato con marcatura CE secondo la Direttiva entro il 19 gennaio 2027 resta regolare; una macchina nuova immessa sul mercato da quella data in poi deve rispettare il Regolamento.
Se state comprando una macchina
Molte PMI hanno ordini in corso con consegne previste tra fine 2026 e inizio 2027. In questi casi conviene chiarire subito con il fornitore alcuni punti, e metterli per iscritto nell'ordine o nel contratto.
Le domande da fare al fornitore
- Con quale quadro normativo sarà immessa sul mercato la macchina: Direttiva 2006/42/CE o Regolamento (UE) 2023/1230.
- In quale data è prevista l'immissione sul mercato, soprattutto se la consegna cade vicino al 20 gennaio 2027.
- Quali norme armonizzate sono state applicate, così da sapere se il progetto tiene conto delle versioni aggiornate (per esempio le nuove EN ISO 13855 ed EN ISO 14119).
- Quale documentazione verrà consegnata: dichiarazione di conformità, istruzioni per l'uso in italiano, indicazioni per la manutenzione.
Cosa resta a carico del datore di lavoro
La marcatura CE è necessaria, ma non chiude il tema. L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 chiede al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee e adeguate al lavoro da svolgere e, al momento della scelta, di considerare le condizioni del lavoro, i rischi dell'ambiente, i rischi dell'attrezzatura e le interferenze con le attrezzature già in uso (comma 2). Il comma 4 aggiunge l'installazione e l'uso conformi alle istruzioni e la manutenzione che mantiene nel tempo i requisiti di sicurezza.
Se state modificando una macchina
È il punto su cui il Regolamento introduce la novità più concreta per gli utilizzatori. L'articolo 3, punto 16, definisce la modifica sostanziale: una modifica fatta con mezzi fisici o digitali dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente e che richiede l'aggiunta di ripari o dispositivi di protezione con modifica del sistema di controllo della sicurezza, oppure misure supplementari per la stabilità o la resistenza meccanica.
Secondo l'articolo 18, chi apporta una modifica sostanziale è considerato fabbricante e ne assume gli obblighi: deve garantire e dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme e applicare la procedura di valutazione della conformità prevista. L'esclusione vale solo per l'utilizzatore non professionale che modifica una macchina per uso proprio: un'azienda non rientra in questa eccezione.
Cosa fare in pratica prima di intervenire
- Documentare la modifica che si intende fare e chi la progetta.
- Far valutare, prima dell'intervento, se la modifica crea nuovi pericoli o aumenta rischi esistenti e se richiede di toccare il sistema di comando di sicurezza.
- Se la modifica è affidata a un integratore esterno, chiarire nel contratto chi assume il ruolo di fabbricante.
- Aggiornare la valutazione dei rischi e informare e formare i lavoratori che useranno la macchina modificata.
Una nota sui DPI: la Decisione (UE) 2026/1971
Pochi giorni prima, il 4 settembre 2026, è stata pubblicata anche la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971, che aggiorna le norme armonizzate del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Tra le novità: la EN ISO 374-6:2025 sui guanti di protezione per parrucchieri, la EN ISO 24232:2025 sugli indumenti di protezione contro la pioggia (revisione della EN 343:2019, il cui ritiro è stato rinviato) e le modifiche alle EN ISO 16321-1 e 16321-3 sulla protezione degli occhi e del viso. La decisione rinvia inoltre all'8 ottobre 2027 il ritiro delle EN 12941:1998 ed EN 12942:1998 sugli elettrorespiratori a filtro.
Anche qui i destinatari principali sono i fabbricanti. Per il datore di lavoro non c'è un obbligo di sostituire i DPI già in uso: al prossimo acquisto è utile controllare a quali norme fa riferimento la documentazione del prodotto.
Per un quadro generale sugli obblighi legati alle attrezzature potete leggere anche il nostro articolo sui nuovi standard di sicurezza per le macchine e la checklist per il DVR.
Domande frequenti
Dal 20 gennaio 2027, come stabilito dall'art. 54 nella versione corretta dalla rettifica pubblicata in Gazzetta ufficiale UE il 4 luglio 2023. Dalla stessa data la Direttiva 2006/42/CE è abrogata.
Sì, se è stata immessa sul mercato in conformità della Direttiva prima del 20 gennaio 2027: l'art. 52 del Regolamento prevede che la sua messa a disposizione non possa essere impedita. Restano gli obblighi del datore di lavoro su uso e manutenzione previsti dal D.Lgs. 81/08.
Aggiorna l'elenco delle norme armonizzate della Direttiva macchine, inserendo tra le altre EN ISO 13855:2024 ed EN ISO 14119:2025. È in vigore dal 7 settembre 2026 e l'elenco che modifica sarà abrogato dal 20 gennaio 2027.
Con il Regolamento (UE) 2023/1230 sì, se la modifica è sostanziale secondo la definizione dell'art. 3, punto 16: in quel caso l'art. 18 attribuisce a chi la esegue gli obblighi del fabbricante. Per questo la modifica va valutata prima di essere eseguita.
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Fonti e riferimenti
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 - EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine - EUR-Lex
- Rettifica del Regolamento (UE) 2023/1230 - EUR-Lex
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 (DPI) - EUR-Lex
- Art. 71 D.Lgs. 81/2008 - Normattiva
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 - Certifico