Settembre è il mese in cui le PMI manifatturiere ed edili ripartono a pieno ritmo: macchine ferme per settimane che tornano in funzione, cantieri che riaprono, nuovi assunti e lavoratori stagionali da inserire, magari una linea riorganizzata approfittando della chiusura estiva. È anche il momento giusto per una verifica ordinata degli adempimenti del D.Lgs. 81/08. Non si tratta di obblighi nuovi: sono quelli di sempre, che però dopo la pausa tendono a scivolare. Ecco una scaletta pratica per il datore di lavoro e l'RSPP.
📌 Punti Chiave
- Formazione: controllate attestati e scadenze degli aggiornamenti; i nuovi corsi seguono l'Accordo Stato-Regioni 2025.
- Attrezzature: le macchine ferme vanno ricontrollate prima della ripartenza; quelle dell'Allegato VII hanno verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, comma 11).
- DVR: se durante la chiusura avete modificato processi o organizzazione in modo significativo, va rielaborato subito e comunque entro 30 giorni (art. 29, comma 3).
- Sorveglianza sanitaria: visite periodiche in scadenza e visita al rientro dopo assenze per motivi di salute oltre i 60 giorni continuativi, se il medico competente la ritiene necessaria.
- Nuovi ingressi: formazione all'assunzione o al cambio mansione, prima di esporre il lavoratore ai rischi.
Formazione: scadenze e nuove regole
Il primo controllo è il più semplice: prendete il registro della formazione e verificate chi ha un aggiornamento scaduto o in scadenza entro fine anno. I casi più frequenti nelle PMI sono l'aggiornamento quinquennale dei lavoratori, l'aggiornamento biennale dei preposti, gli aggiornamenti di addetti antincendio e primo soccorso e quelli per gli operatori di attrezzature che richiedono un'abilitazione specifica (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru, macchine movimento terra).
Cosa è certo sull'Accordo Stato-Regioni 2025
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è in vigore da quel giorno, come ricostruito da PuntoSicuro. Per i primi 12 mesi era ancora possibile avviare corsi secondo i vecchi accordi: quel periodo si è chiuso il 24 maggio 2026, quindi i corsi che programmate per l'autunno devono seguire le regole nuove. I corsi già svolti con contenuti conformi restano validi, e l'aggiornamento decorre dalla data di fine corso.
Per i preposti il corso base passa a 12 ore, senza e-learning, con aggiornamento almeno biennale di 6 ore. I datori di lavoro devono completare la formazione loro dedicata entro 24 mesi dall'entrata in vigore, cioè entro il 24 maggio 2027: settembre è un buon momento per metterla in calendario. Per il quadro completo potete leggere la nostra guida all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Attrezzature: controlli e verifiche periodiche
Una macchina rimasta ferma tre o quattro settimane non è automaticamente pronta a ripartire. L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 distingue due livelli di obblighi, entrambi del datore di lavoro.
I controlli (art. 71, commi 8 e 9)
Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti vanno sottoposte a controlli periodici e a controlli straordinari quando intervengono eventi eccezionali, come lunghi periodi di inattività. I controlli devono essere fatti da persona competente, registrati per iscritto e, almeno quelli degli ultimi tre anni, conservati e messi a disposizione degli organi di vigilanza. Alla ripresa conviene controllare in particolare protezioni e ripari, dispositivi di arresto di emergenza, interblocchi, impianti idraulici e pneumatici, funi e catene degli apparecchi di sollevamento.
Le verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e Allegato VII)
Per le attrezzature elencate nell'Allegato VII (tra cui apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, gru, piattaforme di lavoro elevabili, carrelli semoventi a braccio telescopico, apparecchi a pressione) il datore di lavoro deve far eseguire le verifiche periodiche con la frequenza indicata nell'allegato. La prima verifica si richiede all'INAIL; le successive alle ASL/ATS (o all'ARPA, dove competente) o ai soggetti pubblici o privati abilitati. Verificate le date dell'ultima verifica e, se una scade nei prossimi mesi, fate la richiesta per tempo.
DVR: va aggiornato se avete cambiato qualcosa
Molte aziende usano la chiusura di agosto per installare una macchina nuova, spostare una linea, cambiare il layout del magazzino o introdurre una nuova sostanza nel ciclo. L'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi sia rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza, in relazione all'evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. La rielaborazione va fatta immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla modifica; a seguito della rielaborazione vanno aggiornate le misure di prevenzione, dandone immediata evidenza con idonea documentazione e comunicazione all'RLS.
La domanda da farsi al rientro è quindi concreta: cosa è cambiato in reparto dal giorno della chiusura? Se la risposta non è "niente", sentite l'RSPP e il medico competente e coinvolgete l'RLS, che ha diritto a essere consultato sulla valutazione dei rischi.
Sorveglianza sanitaria
Se in azienda c'è un obbligo di sorveglianza sanitaria, settembre è il momento di allineare il calendario delle visite con il medico competente. Secondo l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 la sorveglianza comprende, tra l'altro:
- la visita preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione (anche in fase preassuntiva);
- la visita periodica, di norma una volta l'anno salvo diversa periodicità stabilita dalla legge o dal medico competente;
- la visita in occasione del cambio mansione;
- la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, qualora ritenuta necessaria dal medico competente (art. 41, comma 2, lett. e-ter, come modificato dalla L. 203/2024); in caso contrario il medico esprime comunque il giudizio di idoneità alla mansione.
L'ultimo punto è quello che si dimentica più spesso al rientro: per chi torna dopo una lunga malattia o un infortunio estivo va sentito il medico competente prima che riprenda la mansione. Dalla L. 203/2024 la visita non è più automatica: la dispone il medico se la ritiene necessaria, altrimenti esprime comunque il giudizio di idoneità.
Nuovi assunti e stagionali
A settembre entrano in azienda nuovi assunti, lavoratori a termine e somministrati. L'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede che la formazione sia erogata alla costituzione del rapporto di lavoro, al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Per chi entra conviene preparare un percorso minimo e documentato: informazione sui rischi della mansione e sulle procedure di emergenza, consegna dei DPI con registrazione, formazione generale e specifica, eventuale visita preventiva, affiancamento iniziale sotto la vigilanza di un preposto.
Emergenze e prove di evacuazione
Il D.M. 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio prevede che, nei luoghi di lavoro in cui è obbligatorio il piano di emergenza, i lavoratori partecipino a esercitazioni antincendio almeno una volta l'anno. Una prova a inizio autunno ha due vantaggi: coinvolge i nuovi arrivati e verifica che vie di esodo e uscite di emergenza non siano state ingombrate durante i lavori estivi. Al rientro controllate anche che la squadra di emergenza sia al completo su tutti i turni, che i nominativi degli addetti siano aggiornati e che le cassette di primo soccorso siano complete.
Se volete un riscontro esterno su questa scaletta, una revisione con l'RSPP a inizio settembre richiede poche ore e permette di arrivare a fine anno senza rincorrere le scadenze.
Domande frequenti
L'art. 71, comma 8 del D.Lgs. 81/08 prevede controlli straordinari quando intervengono eventi eccezionali, come lunghi periodi di inattività, per le attrezzature soggette a deterioramento. I controlli vanno fatti da persona competente e registrati per iscritto.
Immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla modifica, se è significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, come previsto dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08. A seguito della rielaborazione vanno aggiornate le misure di prevenzione, dandone immediata evidenza documentale e comunicazione all'RLS.
Dipende dal medico competente. Se l'azienda è soggetta a sorveglianza sanitaria e l'assenza per motivi di salute ha superato i sessanta giorni continuativi, la visita precedente alla ripresa del lavoro va fatta qualora il medico competente la ritenga necessaria; altrimenti il medico esprime comunque il giudizio di idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/08, come modificato dalla L. 203/2024).
Le nuove. Il periodo in cui si potevano ancora avviare corsi secondo i precedenti accordi si è chiuso il 24 maggio 2026, dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni 2025.
Il D.M. 2 settembre 2021 prevede che, nei luoghi di lavoro in cui è obbligatorio il piano di emergenza, i lavoratori partecipino a esercitazioni antincendio almeno una volta l'anno. Una prova in autunno permette di coinvolgere anche i nuovi assunti.
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